Massima: Il privilegio sopra i frutti pendenti o raccolti nell'anno di scadenza del prestito, stabilito dall'art. 8 del decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509 (convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760), a favore dell'Istituto mutuante, non viola l'art. 42 della Costituzione, perche' e' costituito su beni prodotti con l'attivita' del debitore o con l'utilizzazione del prestito, e per il suo carattere reale puo' essere fatto valere contro chiunque, non trovando ostacolo l'esercizio di esso nel principio della irrilevanza della res inter alios acta. […]
Leggi di più...- legge 21 luglio 1960, n. 739, artt. 15, primo e secondo comma, e 16, secondo, terzo e quarto comma·
- sent. 77/69. agricoltura·
- carattere reale del privilegio·
- ordinamento del credito agrario·
- r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, art. 8·
- durata·
- insussistenza·
- fondamento nella solidarieta' sociale·
- violazione dell'art. 42 della costituzione·
- limitazioni ai diritti dei proprietari·
- riferimento all'art. 8 del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509·
- esclusione.