Articolo 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509
Articolo 2
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10 settembre 1927
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10 agosto 1928
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1 gennaio 1994
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16 dicembre 2009
Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 ,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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