Articolo 55 del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Articolo 54Articolo 56
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1 gennaio 2023
Art. 55. Svolgimento degli incontri 1. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza. 2. Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessita' del caso. 3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacita', fermo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2. 4. Il mediatore, anche su richiesta dell'autorita' giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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