Articolo 85 del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Articolo 84Articolo 85 bis
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1 gennaio 2023
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31 luglio 2025
Art. 85. Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilita' 1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorita' giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria.Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall' articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi. 2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l' articolo 346 del codice di procedura penale . 2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis , 612-bis e 612-ter del codice penale , commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto e' connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto. ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte costituzionale con sentenza 9 giugno - 24 luglio 2025, n. 123 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/2025, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in quanto richiamato dall' art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall' art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all' art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs.n. 31 del 2024 , su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all' art. 612-bis cod. pen. , i termini previsti dall' art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale".
Entrata in vigore il 31 luglio 2025
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