Art. 37. Modifiche al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale 1. Al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale, l'articolo 629-bis e' sostituito dal seguente: « Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). - 1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. 2. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza. 3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si e' verificata la nullita'. 4. Si applicano gli articoli 635 e 640. ».
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1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Commentario • 1
- 1. Indagato deve interessarsi del procedimento, rescissione negata (Cass. 13051/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 aprile 2023
Per poter rescindere il giudicato, l'ignoranza incolpevole del processo non deve essere valutata in relazione ai singoli atti della progressione processuale, dato che la conoscenza della esistenza del procedimento, seppur provata in relazione ad una fase germinale dello stesso, genera un onere di diligenza che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con il difensore (sia esso di fiducia, che di ufficio). Una diversa interpretazione - che implichi la presunzione secondo cui solo in caso di nomina di difensore di fiducia possa ritenersi la conoscenza degli atti processuali rivolti all' imputato che presso il primo abbia eletto domicilio, mentre non potrebbero ritenersi …
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Giurisprudenza • 45
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2024, n. 2868Provvedimento: […] 3. Il conflitto va risolto dichiarando la competenza della Corte di appello di Napoli, come espressamente previsto dal tenore della norma di cui all'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., anche nell'attuale versione, introdotta dall'art. 37 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: "La richiesta [di rescissione, n.d.e.] è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento".Leggi di più...
- art. 2 d.lgs. 274/2000·
- art. 629-bis cod. proc. pen.·
- conflitto di competenza·
- rescissione del giudicato·
- art. 39 d.lgs. 274/2000·
- competenza Corte di appello·
- mancata notifica atto di citazione·
- giudizio in assenza·
- rimedio straordinario
- 2. Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2023, n. 40824Provvedimento: […] Ne discende che, nel caso in esame, si continua ad applicare l'art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo vigente anteriormente alla sostituzione di tale articolo operata dall'art. 37 del d.lgs. n. 150 del 2022. 2.2. […]Leggi di più...
- art. 581, comma 1·
- esclusione – ragioni·
- quater, cod. proc. pen·
- specifico mandato per la rescissione del giudicato ex art. 629·
- successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto del giudice di appello·
- ragioni·
- ricorso per cassazione·
- bis cod. proc. pen·
- necessità·
- specifico mandato da rilasciare dopo la pronuncia del giudice di appello·
- processo in assenza·
- esclusione·
- impugnazioni·
- cassazione·
- forma
- 3. Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 38764Provvedimento: […] il termine di decadenza decorre dal «momento della avvenuta conoscenza della sentenza» e non più dal momento della conoscenza del procedimento, come prima della sostituzione della locuzione «procedimento» con quella di «sentenza» disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022. Come condivisibilmente affermato da questa Corte, la sostituzione della locuzione «procedimento» con quella di «sentenza» disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non comporta che il termine di trenta giorni debba farsi decorrere dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del contenuto della pronuncia da rescindere e degli atti sui quali si fonda (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945; Sez. 2, n. 2 35191 del 01/10/2025, Radici, non massimata;Leggi di più...
- termine di decadenza·
- art. 629-bis cod. proc. pen.·
- conoscenza sentenza·
- favor rei·
- notifica ordine di esecuzione·
- rescissione del giudicato·
- assenza del condannato·
- modifica legislativa d.lgs. 150/2022·
- inammissibilità rescissione
- 4. Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2025, n. 25362Provvedimento: […]Leggi di più...
- traduzione sentenza·
- inammissibilità ricorso·
- art. 143 c.p.p.·
- cognizione sentenza·
- mandato di arresto europeo·
- art. 629-bis cod. proc. pen.·
- dies a quo termine decadenziale·
- rescissione del giudicato·
- soggetto alloglotta·
- restituzione nel termine
- 5. Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2025, n. 25180Provvedimento: […] Preliminarmente deve affermarsi che nella vicenda che qui ci occupa trova applicazione il nuovo testo dell'art. 629-bis cod. proc. pen. come riformato dall'art. 37, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 che, come disposto dall'art. 6 di. n. 162 del 2022, è entrato in vigore, in assenza di disposizioni transitorie, il 30 dicembre 2022. […]Leggi di più...
- restituzione nei termini per appello·
- art. 629-bis cod. proc. pen.·
- nomina difensore di fiducia·
- rescissione del giudicato·
- conoscenza effettiva del processo·
- riforma Cartabia·
- assenza dell'imputato·
- volontaria sottrazione al processo·
- onere della prova