Art. 8. Inserimento del Titolo II bis del Libro II del codice di procedura penale 1. Al Libro II del codice di procedura penale , dopo il Titolo II, e' inserito il seguente: « Titolo II-bis Partecipazione a distanza Art. 133-bis (Disposizione generale). - 1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorita' giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter. Art. 133-ter (Modalita' e garanzie della partecipazione a distanza). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto e' comunicato anche alle autorita' interessate. 2. Nei casi di cui al comma 1 e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza e' equiparato all'aula di udienza. 3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena di nullita', con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica e' assicurata un'adeguata pubblicita' degli atti compiuti a distanza.Dell'atto o dell'udienza e' sempre disposta la registrazione audiovisiva. 4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorita' giudiziaria, previa verifica della disponibilita' di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo. 5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano. 6. Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4. 7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei. 8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita' giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa spettanti. ».
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1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Commentari • 6
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Leggi di più… - 3. Processo penale: lo schema di decreto legislativo correttivo (Atto del Governo n. 102)https://archiviopenale.it/
L'Atto del Governo n. 102, sul quale le Commissioni giustizia di Senato e Camera sono chiamate - entro il 5 febbraio a rendere parere, reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia). Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 apporta alcune modifiche al codice penale in materia di procedibilità per alcune fattispecie di reato. L'articolo 2 (composto da un unico comma e da diverse lettere) reca numerose modifiche al codice di procedura penale, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale. Fra le tante modifiche si segnala una complessiva rivisitazione del procedimento che caratterizza la fase in cui il PM non …
Leggi di più… - 4. Correttivi alla riforma Cartabia: pubblicato in GU il testo del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2025, n. 37358Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da Trebisonda Damiano, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37358 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 15/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2024, n. 10401Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBANESE MONICA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. letta la memoria difensiva ed i motivi aggiunti dei difensori dell'imputata. udito il difensore avv.to Garipoli che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 8 giugno 2023, in riforma della pronuncia del …Leggi di più...
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