Articolo 42 del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Articolo 41Articolo 43
Versione
1 gennaio 2023
Art. 42. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunita' di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore; b) vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonche' il familiare della persona fisica la cui morte e' stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; c) persona indicata come autore dell'offesa: 1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela; 2) la persona sottoposta alle indagini; 3) l'imputato; 4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile; 6) la persona nei cui confronti e' stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilita', anche ai sensi dell' articolo 344-bis del codice di procedura penale , o per intervenuta causa estintiva del reato; d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che e' legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonche' i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa; e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilita' di ricostruire la relazione tra i partecipanti; f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attivita' relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa; g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attivita' necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa. 2. I diritti e le facolta' attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato. Note all' art. 42 : - Per l' articolo 344-bis del codice di procedura penale si vedano le note all'articolo 16. - Si riporta il testo dell' articolo1, commi 2 e 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze): "Art. 1. - 1. (Omissis). 2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.". 3.- 35. (Omissis). 36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 37. - 69. (Omissis).".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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