Articolo 34 del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
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1 gennaio 2023
Art. 34. Modifiche al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale 1. Al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 593, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', nonche' le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.»; b) all'articolo 595, comma 2, le parole: «, 583» sono soppresse; c) dopo l'articolo 598, e' inserito il seguente: «Art. 598-bis (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti). - 1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non e' diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio e' depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545. 2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta e' irrevocabile ed e' presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata puo' presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta e' ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori. 3. La corte puo' disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale e' indicato se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601. 4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.»; d) dopo l'articolo 598-bis, e' inserito il seguente: «Art. 598-ter (Assenza dell'imputato in appello). - 1. In caso di regolarita' delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e' sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-bis. 2. In caso di regolarita' delle notificazioni, se l'imputato non appellante non e' presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione.L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo 420-quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 420-quater, nonche' gli articoli 420-quinquies e 420-sexies. 3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. 4. Nell'udienza di cui all'articolo 598-bis, la corte accerta la regolarita' della notificazione e, quando nei confronti dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.»; e) all'articolo 599: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall'articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del ((casellario giudiziale)) .»; 2) nella rubrica, dopo le parole: «camera di consiglio» sono aggiunte le seguenti: «con la partecipazione delle parti»; f) all'articolo 599-bis: 1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di» sono sostituite dalle seguenti: «Le parti possono dichiarare di»; dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti.In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.»; 3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. 3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.»; g) all'articolo 601: 1) al comma 1, le parole: «pubblico ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero o» e le parole: «o se l'appello e' proposto per i soli interessi civili» sono soppresse; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto e' altresi' indicato se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.»; 3) al comma 3, al primo periodo, le parole: «dall'articolo 429 comma 1 lettere a), f), g)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g)» e dopo le parole: «giudice competente» sono inserite le seguenti: «e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procedera' con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresi' l'avviso che la richiesta di partecipazione puo' essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore»; al secondo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quaranta»; 4) al comma 5, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quaranta»; h) all'articolo 602, al comma 1, prima delle parole: «Nell'udienza» sono inserite le seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 599, quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza.»; i) all'articolo 603: 1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.»; 2) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. Il giudice dispone altresi' la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 604, commi 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si e' proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 3, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e' disposta ai sensi dell'articolo 190- bis.»; l) all'articolo 604: 1) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si e' proceduto in assenza dell'imputato, se vi e' la prova che la dichiarazione di assenza e' avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita'. La nullita' e' sanata se non e' stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullita' non puo' essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.»; 2) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: «5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato e' sempre restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto. 5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale puo' essere esercitata la facolta' dalla quale l'imputato e' decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte.».
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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