Art. 77. Modifiche alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383 1. Alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383, all'articolo 3 , dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: « Non si applica l' articolo 131-bis del codice penale . ». Note all'art. 77: - Si riporta il testo dell' articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), come modificato dal presente decreto: "Art. 3 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo). - Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali. La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari. Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell' articolo 32-quinquies del codice penale . Non si applica l' articolo 131-bis del codice penale .".
Versione
1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: il nuovo istituto della particolare tenuità del fattoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 gennaio 2023
Sommario: 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) 2. Il rilievo della condotta “susseguente al reato” 3. Ampliamento delle preclusioni oggettive 3.1 Inapplicabilità nei procedimenti per reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul 3.2 Inapplicabilità nei procedimenti per ulteriori reati di particolare allarme sociale 3.3 Inapplicabilità nei procedimenti per taluni reati militari 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) Nell'ambito dei generali obiettivi di deflazione processuale ed esecutiva perseguiti …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2025, n. 24909Provvedimento: In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - STEFANO APRILE UP - 10/06/2025 R.G.N. 8093/2025 MARCO MARIA MONACO SENTENZA sul ricorso proposto da: PITISCI Cristian nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte militare d'appello Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Roberto BELLELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. PERRICCIA Alessandro che conclude, per sè e per il difensore avv. Carlo L. Favino che sostituisce, chiedendo l'accoglimento dei motivi …Leggi di più...
- art. 62-bis cod. pen.·
- art. 215 cod. pen. mil. pace·
- circostanze attenuanti·
- art. 3 legge 1383/1941·
- art. 62 cod. pen.·
- prova del reato·
- art. 131-bis cod. pen.·
- giurisdizione militare·
- legittimità costituzionale·
- peculato militare