Art. 52. Tutela del segreto 1. Il mediatore non puo' essere obbligato a deporre davanti all'autorita' giudiziaria ne' a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorita' sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attivita' svolta, nonche' sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per se' reato. Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 200 del codice di procedura penale . 2. Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa non si puo' procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che costituiscano corpo del reato. 3. Non e' consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, ne' di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma. 4. I risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato. 5. Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per se' reato. Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell' articolo 200 del codice di procedura penale : "Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.".
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1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 27 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia nei confronti di D.C., imputato del delitto di atti persecutori in danno di V.I. commesso in Ladispoli dall'11 marzo al 27 maggio 2023. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato. Il difensore ha affidato l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale ha censurato, per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, c.p.p., il silenzio serbato dalla Corte territoriale sulla richiesta di invio a un Centro per la giustizia …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2025, n. 6247Provvedimento: […] Avendo la Corte di legittimità annullato la sentenza in punto al trattamento sanzionatorio, rinviando per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52 D.Lgs 150/2022, la Corte di Appello si sarebbe dovuta attenere a tale principio, non violando il giudicato, e non modificando i criteri di valutazione, per quanto errati, circa la determinazione del reato più grave stabiliti con la sentenza di primo grado. […]Leggi di più...
- art. 610 cod. pen.·
- concorso di reati·
- giudicato·
- art. 582 cod. pen.·
- lesioni personali·
- violenza privata·
- art. 135 cod. pen.·
- pena unica progressiva·
- non menzione condanna·
- art. 52 D.lgs. 274/2000·
- attenuanti generiche