Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 luglio 2025 |
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 20 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 76, 101 (recte: 101, secondo comma), 111, secondo comma, e 117 (recte: 117, primo comma,) della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 14, (recte: 14, terzo comma,) lettera c), del Patto internazionale sui diritti civili e politici - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in …
Leggi di più… - 2. Ancora in tema di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite, Cantone abuso d'ufficiohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. Condanna in assenza, mandato a impugnare senza “formule sacramentali”Accesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 26 agosto 2024
- 4. Gli approfondimenti della riforma Cartabia - 6. Riforma Cartabia e pene sostitutive: la rottura “definitiva” della sequenza cognizione-esecuzioneGianluca Varraso · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Gianluca Varraso, Professore ordinario di Diritto processuale penale e di Diritto penitenziario nell'Università Cattolica S. Cuore di Milano Il presente articolo si inserisce nella serie di approfondimenti dedicati da Giustizia Insieme (v. Editoriale) alle novità introdotte dalla riforma Cartabia nella materia penale. Di seguito i precedenti contributi: 1. Le nuove indagini preliminari fra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità 2. Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro nella riforma Cartabia 3. Pensieri sparsi sul nuovo giudizio penale di appello (ex d.lgs. 150/2022) …
Leggi di più… - 5. Riforma Cartabia. Principali questioni sul tappeto relative alla modifica del regime di procedibilitàGiuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/01/2026, n. 2647Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da BI LA (CUI 0371086), nato a [...], Romania, il 17/12/1988 avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Alfredo Guardiano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. EL GI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Filippg Marotta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato BI LA Penale …Leggi di più...
- tassatività mezzi di impugnazione·
- art. 444 cod. proc. pen.·
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- art. 606 cod. proc. pen.·
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- art. 133 cod. pen.·
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- art. 599-bis cod. proc. pen.·
- art. 6 CEDU·
- art. 129 cod. proc. pen.·
- art. 111 Cost.·
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- ricorso per cassazione·
- art. 125 cod. proc. pen.
- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/02/2026, n. 6565Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da SI NI, nato a [...] 1'11/06/1946 avverso la ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Filippo Casa; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 6565 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 20 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo dichiarava inammissibile la richiesta presentata da NI SI avverso il provvedimento del 23 …Leggi di più...
- art. 3 e 24 Cost.·
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/02/2026, n. 5166Provvedimento: 05166-26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da DR TA TA De MI GE AP PI SI D'AG AL TO VA BE IA RA FA AG IR SC ha pronunciato la seguente In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma deli'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte Imposto dalla legge - Presidente- Sent. n. sez. 20 UP 30/10/2025 R.G.N. 4108/2025 - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da Di OS CR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento …Leggi di più...
- art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen.·
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- art. 133 codice penale
- 4. Cass. pen., SS.UU., sentenza 08/04/2025, n. 13808Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da De CE VA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/01/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto DO PE IO e del Sostituto procuratore generale Raffaele Piccirillo, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 13808 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 gennaio 2024 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile …Leggi di più...
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- art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.
- 5. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/02/2026, n. 7983Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da AL CL, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Massimo Ricciarelli; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Giulio Romano, che si è riportato alla requisitoria e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 7983 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 25/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 settembre 2024 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata da CL AL avverso il …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Modifiche al codice penale
- Articolo 1Art. 1. Modifiche al Libro I del codice penale 1. Al Libro I del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: « Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e sono le seguenti: 1) la semiliberta' sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo' essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno. »; b) all'articolo 62, primo comma, numero 6), dopo le parole: «le conseguenze dannose o pericolose del reato» sono aggiunte le seguenti: « ; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e' valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati »; c) all'articolo 131-bis: 1) al primo comma, le parole: « massimo a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti « minimo a due anni » e dopo le parole: «primo comma,» sono inserite le seguenti « anche in considerazione della condotta susseguente al reato, »; 2) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso; 3) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: « L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonche' per il delitto previsto dall'articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter; 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall' articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 , dall' articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . »; d) all'articolo 133-bis: 1) nella rubrica, dopo la parola: «economiche» sono inserite le seguenti: « e patrimoniali »; 2) al primo e al secondo comma, dopo la parola: «economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»; e) all'articolo 133-ter, al primo comma, dopo la parola: «economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»; le parole « da tre a trenta » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a sessanta »; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.»; f) all'articolo 135, le parole: « Quando, per qualsiasi effetto giuridico, » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, »; g) l'articolo 136 e' sostituito dal seguente: « Art. 136 (Conversione delle pene pecuniarie non eseguite). - «Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all' articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell' articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . »; h) all'articolo 152: 1) al primo comma, la parola: « delitti » e' sostituita dalla seguente: « reati »; 2) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: « Vi e' altresi' remissione tacita: 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale e' stato citato in qualita' di testimone; 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati. La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante e' persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di eta' o di infermita', ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilita' ai sensi dell' articolo 90-quater del codice di procedura penale . La stessa disposizione non si applica altresi' quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121. »; i) all'articolo 159: 1) il numero 3-bis), e' sostituito dal seguente « 3-bis) pronuncia della sentenza di cui all' articolo 420-quater del codice di procedura penale »; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « Quando e' pronunciata la sentenza di cui all' articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui e' rintracciata la persona nei cui confronti e' stata pronunciata, ma in ogni caso non puo' essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157. »; l) all'articolo 163, ultimo comma, dopo le parole: «da lui eliminabili» sono inserite le seguenti: « nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, »; m) all'articolo 168-bis, al primo comma, dopo le parole: «l'imputato» sono inserite le seguenti: « , anche su proposta del pubblico ministero, »; n) all'articolo 175, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: « La non menzione della condanna puo' essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma. ». NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - Si riporta il testo dell' art. 76 della Costituzione : "Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti." L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". - La legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", e' pubblicata nella G.U. 4 ottobre 2021, n. 237. - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno." "Art. 9 (Funzioni). - 1. - 2. (Omissis). 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane. 4. - 7. (Omissis).". Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 62 , 131-bis , 133-bis , 133-ter , 135 , 152 , 159 , 163 , 168-bis e 175 del codice penale , come modificati dal presente decreto: "Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1. l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2. l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 3. l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 4. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita' ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita'; 5. l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e' valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati." "Art. 131-bis (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). - Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonche' per il delitto previsto dall'articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter; 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall' articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 , dall' articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante." "Art. 133-bis (Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). - Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo. Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche e patrimoniali del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa." "Art. 133-ter (Pagamento rateale della multa e dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata, tuttavia, non puo' essere inferiore a euro 15. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione. In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento." "Art. 135 (Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva." "Art. 152 (Remissione della querela). - Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela. Vi e' altresi' remissione tacita: 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale e' stato citato in qualita' di testimone; 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati. La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante e' persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di eta' o di infermita', ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilita' ai sensi dell' articolo 90-quater del codice di procedura penale . La stessa disposizione non si applica altresi' quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121. La remissione puo' intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti. La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. "Art.159 (Sospensione del corso della prescrizione).- Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare e' imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorita' competente la accoglie; 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previstedall' articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale ; 3-bis) pronuncia della sentenza di cui all' articolo 420-quater del codice di procedura penale ; 3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorita' richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensione. Quando e' pronunciata la sentenza di cui all' articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui e' rintracciata la persona nei cui confronti e' stata pronunciata, ma in ogni caso non puo' essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157." "Art. 163 (Sospensione condizionale della pena). - Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di due anni se la condanna e' per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato e' stato commesso da persona di eta' superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno." "Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). - Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il lavoro di pubblica utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108." "Art. 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). - Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi. La non menzione della condanna puo' essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e secondo comma. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente e' revocato.".
- Articolo 2Art. 2. Modifiche al Libro II del codice penale 1. Al Libro II del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 388-ter: 1) nella rubrica, la parola: « dolosa » e' sostituita dalla seguente: « fraudolenta »; 2) al primo comma, le parole: « contenuta nel precetto » sono soppresse; b) all'articolo 582: 1) al primo comma, dopo le parole: «e' punito» sono inserite le seguenti: « , a querela della persona offesa, »; 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'. »; c) all'articolo 590-bis, dopo l'ottavo comma, e' aggiunto il seguente: « Il delitto e' punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo. »; d) all'articolo 605, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: « Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'. »; e) all'articolo 610, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: « Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma. »; f) all'articolo 612, terzo comma, dopo le parole: «nell'articolo 339» sono aggiunte le seguenti: « , ovvero se la minaccia e' grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita' »; g) all'articolo 614: 1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: « La pena e' da due a sei anni se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato. »; 2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto e' commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato o se il fatto e' commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'. »; h) all'articolo 623-ter, le parole: « 612, se la minaccia e' grave, » sono soppresse; i) all'articolo 624, il terzo comma e' sostituito dal seguente: « Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis). »; l) all'articolo 626, nella rubrica, le parole: « punibili a querela dell'offeso » sono sostituite con la parola: « minori »; m) all'articolo 634: 1) al primo comma, dopo le parole: «e' punito», sono inserite le seguenti: « , a querela della persona offesa, »; 2) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: « Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'. »; n) all'articolo 635, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: « Nei casi previsti dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'. »; o) all'articolo 640, al terzo comma, le parole: « o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7 » sono soppresse; p) all'articolo 640-ter, quarto comma, le parole: « taluna delle circostanze previste » sono sostituite dalle seguenti: « la circostanza prevista » e le parole: « , e numero 7 » sono soppresse; q) all'articolo 649-bis, primo comma, dopo le parole: «ad effetto speciale» sono inserite le seguenti « , diverse dalla recidiva, » e le parole: « o se il danno arrecato alla persona offesa e' di rilevante gravita' » sono soppresse. Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 388-ter , 582 , 590-bis , 605 , 610 , 612 , 614 , 623-ter , 624 , 626 , 634 , 635 , 640 , 640-ter e 649-bis del codice penale , come modificati dal presente decreto: "Art. 388-ter (Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie). Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento, con la reclusione da sei mesi a tre anni." "Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'." "Art. 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell' articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi': 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo." "Art. 605 (Sequestro di persona). - Chiunque priva taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto e' commesso: 1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge; 2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto e' commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresi' diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente: 1) affinche' il minore riacquisti la propria liberta'; 2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati; 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'." "Art. 610 (Violenza privata). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma." "Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione fino a un anno. Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia e' grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'." "Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. La pena e' da due a sei anni se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto e' commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato o se il fatto e' commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'." "Art. 623-ter (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale." "Art. 624 (Furto). - Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)." "Art. 626 (Furti minori). - Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto e' punibile a querela della persona offesa: 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita; 2) se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno; 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente." "Art. 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'." "Art. 635. (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2) opere destinate all'irrigazione; 3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna Nei casi previsti dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'." "Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'; 2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente." "Art. 640-ter (Frode informatica). - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema. La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'eta'." "Art. 649-bis (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa e' incapace per eta' o per infermita'.".