Articolo 27 del Regolamento del Regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198
Articolo 26Articolo 28
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27 novembre 1941
Art. 27.

La scelta del collegamento spetta esclusivamente alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la quale puo' variare in ogni tempo il tracciato delle linee, secondo i criteri che regolano lo sviluppo generale della rete telegrafica, senza che per questo i Comuni, gli enti, le societa' ed i privati, che hanno concorso per la costruzione di dette linee, abbiano titolo a rimborsi o compensi di sorta.

In ogni caso, tanto i materiali delle linee telegrafiche costruite, quanto gli apparati degli uffici impiantati col concorso dei Comuni e di altri enti, restano di esclusiva proprieta' dello Stato.
Entrata in vigore il 27 novembre 1941
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