Art. 27.
La scelta del collegamento spetta esclusivamente alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la quale puo' variare in ogni tempo il tracciato delle linee, secondo i criteri che regolano lo sviluppo generale della rete telegrafica, senza che per questo i Comuni, gli enti, le societa' ed i privati, che hanno concorso per la costruzione di dette linee, abbiano titolo a rimborsi o compensi di sorta.
In ogni caso, tanto i materiali delle linee telegrafiche costruite, quanto gli apparati degli uffici impiantati col concorso dei Comuni e di altri enti, restano di esclusiva proprieta' dello Stato.
La scelta del collegamento spetta esclusivamente alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la quale puo' variare in ogni tempo il tracciato delle linee, secondo i criteri che regolano lo sviluppo generale della rete telegrafica, senza che per questo i Comuni, gli enti, le societa' ed i privati, che hanno concorso per la costruzione di dette linee, abbiano titolo a rimborsi o compensi di sorta.
In ogni caso, tanto i materiali delle linee telegrafiche costruite, quanto gli apparati degli uffici impiantati col concorso dei Comuni e di altri enti, restano di esclusiva proprieta' dello Stato.