Art. 3. Obblighi generali 1. Al produttore e al distributore, come individuati all' articolo 103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , secondo le rispettive competenze di cui all'articolo 104 del medesimo decreto, spetta la responsabilita' di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo quanto previsto nel manuale d'uso e manutenzione, ai sensi dell' articolo 5, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le prestazioni dichiarate e che l'acqua trattata risulti conforme ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni.
2. Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la marcatura CE, ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono includere, nei manuali di cui all'articolo 5, una dichiarazione di conformita' dell'apparecchiatura relativamente:
a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2001 e, in difetto di misure specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) ai requisiti di sicurezza applicabili;
c) alle normative specifiche applicabili;
d) alle finalita' specifiche cui l'apparecchiatura e' destinata.
3. Il responsabile delle apparecchiature messe in commercio adotta, o fa adottare, i provvedimenti necessari affinche' i processi di fabbricazione garantiscano la conformita' delle apparecchiature a quanto dichiarato, anche in riferimento alle norme tecniche internazionali.
4. I produttori rendono disponibili, su richiesta dell'Autorita' Competente, e di quelle competenti per il controllo ufficiale, la documentazione relativa a quanto dichiarato e disposto ai commi 1, 2, 5 e 6.
5. Il produttore deve indicare sulla confezione di ogni apparecchiatura, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1:
a) le finalita' specifiche cui l'apparecchiatura e' destinata;
b) i valori dei parametri del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, che vengono eventualmente modificati dal trattamento applicato;
c) il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal trattamento applicato.
6. Le informazioni, di cui al comma 5, con l'aggiunta delle condizioni e modalita' di valutazione e di verifica delle prestazioni dichiarate, devono essere riportate in maniera chiara e visibile anche nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a).
7. Il produttore stabilisce le condizioni d'uso, di manutenzione ed il periodo di utilizzo delle apparecchiature e riporta tali informazioni nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
Riguardo alla definizione del periodo di utilizzo, il produttore fara' riferimento o all'analisi dell'acqua dell'utilizzatore o ad un'analisi presa a riferimento, di cui verra' portato a conoscenza l'utilizzatore.
8. L'addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell'ambito del trattamento dell'acqua, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili al settore alimentare.
9. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e' pubblicata, a cura del Ministero della salute, una linea guida riguardante la descrizione dei trattamenti per le acque destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale. La linea guida e' aggiornata in relazione al progresso tecnico-scientifico e comunque ogni tre anni.
Note all'art. 3:
L'articolo 103, comma 1, lettere d) ed e), del citato decreto legislativo n. 206 del 2005 , recita:
"Art. 103.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
(Omissis).
d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita', l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attivita' non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;".
Per l' articolo 104 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 vedasi nelle note alle premesse.
Per il citato decreto legislativo n. 31 del 2001 , e successive modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.
Per il decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174 vedasi nelle note alle premesse.
L'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 31 del 2001 , e successive modificazioni, recita:
"Art. 9.
(Assicurazione di qualita' del trattamento, delle attrezzature e dei materiali)
1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.".
2. Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la marcatura CE, ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono includere, nei manuali di cui all'articolo 5, una dichiarazione di conformita' dell'apparecchiatura relativamente:
a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2001 e, in difetto di misure specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) ai requisiti di sicurezza applicabili;
c) alle normative specifiche applicabili;
d) alle finalita' specifiche cui l'apparecchiatura e' destinata.
3. Il responsabile delle apparecchiature messe in commercio adotta, o fa adottare, i provvedimenti necessari affinche' i processi di fabbricazione garantiscano la conformita' delle apparecchiature a quanto dichiarato, anche in riferimento alle norme tecniche internazionali.
4. I produttori rendono disponibili, su richiesta dell'Autorita' Competente, e di quelle competenti per il controllo ufficiale, la documentazione relativa a quanto dichiarato e disposto ai commi 1, 2, 5 e 6.
5. Il produttore deve indicare sulla confezione di ogni apparecchiatura, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1:
a) le finalita' specifiche cui l'apparecchiatura e' destinata;
b) i valori dei parametri del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, che vengono eventualmente modificati dal trattamento applicato;
c) il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal trattamento applicato.
6. Le informazioni, di cui al comma 5, con l'aggiunta delle condizioni e modalita' di valutazione e di verifica delle prestazioni dichiarate, devono essere riportate in maniera chiara e visibile anche nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a).
7. Il produttore stabilisce le condizioni d'uso, di manutenzione ed il periodo di utilizzo delle apparecchiature e riporta tali informazioni nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
Riguardo alla definizione del periodo di utilizzo, il produttore fara' riferimento o all'analisi dell'acqua dell'utilizzatore o ad un'analisi presa a riferimento, di cui verra' portato a conoscenza l'utilizzatore.
8. L'addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell'ambito del trattamento dell'acqua, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili al settore alimentare.
9. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e' pubblicata, a cura del Ministero della salute, una linea guida riguardante la descrizione dei trattamenti per le acque destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale. La linea guida e' aggiornata in relazione al progresso tecnico-scientifico e comunque ogni tre anni.
Note all'art. 3:
L'articolo 103, comma 1, lettere d) ed e), del citato decreto legislativo n. 206 del 2005 , recita:
"Art. 103.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
(Omissis).
d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita', l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attivita' non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;".
Per l' articolo 104 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 vedasi nelle note alle premesse.
Per il citato decreto legislativo n. 31 del 2001 , e successive modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.
Per il decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174 vedasi nelle note alle premesse.
L'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 31 del 2001 , e successive modificazioni, recita:
"Art. 9.
(Assicurazione di qualita' del trattamento, delle attrezzature e dei materiali)
1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.".