Articolo 7 del Decreto 2 marzo 1998, n. 258
Articolo 6Articolo 8
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18 agosto 1998
Art. 7. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 sono sestuplicati i canoni di cui al comma 1 dell'articolo 14 , nonche', al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692 .
Nota all'art. 7:
- Il testo del comma 1 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 546/1981 , e' il seguente:
"I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 , sono aumentati di otto volte".
Entrata in vigore il 18 agosto 1998
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