Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266
Articolo 28Articolo 30
Versione
12 luglio 1987
Art. 29. Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potra' procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneita' prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilita' organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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