Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266
Articolo 10Articolo 12
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12 luglio 1987
Art. 11. Partecipazione all'orario flessibile 1. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare tutto il personale di una unita' organica, in altri casi, quando cioe' sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, puo' essere attuato su turni di partecipazione.
2. Non potranno essere comprese nei turni di flessibilita' quelle aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilita', con l'attivita' complessiva della o delle unita' organiche interessate all'orario flessibile.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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