Art. 7. Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare 1. I comuni provvedono alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio immobiliare realizzato nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, e loro trasferito, anche, ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante affidamento in concessione ad operatori pubblici o privati ai sensi dell' articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, nel rispetto delle finalita' sociali perseguibili in conformita' alla destinazione delle opere, compatibilmente con il criterio di economia di gestione, privilegiando nell'eventuale affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalita'.
Note all'art. 7:
- Per il titolo della legge n. 144/1999 , v. nelle note alle premesse.
- Per il testo del titolo VIII della legge n. 219/1981 , v. nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 :
"2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economicofinanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo' essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in piu' rate annuali, costanti o variabili".
Note all'art. 7:
- Per il titolo della legge n. 144/1999 , v. nelle note alle premesse.
- Per il testo del titolo VIII della legge n. 219/1981 , v. nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 :
"2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economicofinanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo' essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in piu' rate annuali, costanti o variabili".