Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411
Versione
13 luglio 1994
Art. 1. 1. Fermo restando quanto disposto dall' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , quale sostituito dall' art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono comunque escluse dal regime di cui al predetto art. 19 le attivita' indicate nell'allegata tabella A.
2. Su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, con le modalita' prescritte dall' art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'allegata tabella A e' integrata semestralmente, anche con riferimento alle amministrazioni locali, con l'indicazione di altre attivita' escluse dal regime di cui al citato art. 19, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 19 della legge n. 241/1990 , come sostituito dall' art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993 :
"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 , e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 , il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.
In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".
- Per il riferimento all'art. 2, comma 11, della citata legge n. 537/1993 , vedi note alle premesse.
Entrata in vigore il 13 luglio 1994
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