Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 novembre 2003
Art. 4. Avvio del procedimento 1. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, nonche' al richiedente. Quando il committente non e' conosciuto, il responsabile del procedimento fissa un termine al proprietario del mezzo perche' fornisca ogni informazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiesta a qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla.
2. Se la richiesta e' irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza, ed assegnando un termine per la regolarizzazione od il completamento.
3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), se non e' in possesso del messaggio pubblicitario, il responsabile del procedimento, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta regolare e completa, pone in essere ogni adempimento necessario per acquisirne copia.
4. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti, la possibilita' di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie ed i documenti possono essere presentati.
5. Se la richiesta di cui all'articolo 2 risulta manifestamente infondata od inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente od in caso di mancato rispetto del termine assegnato di cui al comma 2, l'Autorita' provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione al richiedente.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 , come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 , recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE , come modificata dalla direttiva 97/55/CE , in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa», vedi note alle premesse.
Entrata in vigore il 7 novembre 2003
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