Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 novembre 2003
Art. 12. Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1. Il responsabile del procedimento, allorche' ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorita' per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle notizie o dei documenti richiesti. Il decorso del termine del procedimento, fissato ai sensi dell'articolo 5, e' sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento. Nota all'art. 12:
- Per il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 , come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 , recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE , come modificata dalla direttiva 97/55/CE , in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa», vedi note alle premesse.
Entrata in vigore il 7 novembre 2003
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