Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284
Articolo 13Articolo 15
Versione
7 novembre 2003
Art. 14. Decisione dell'Autorita' 1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale dell'Autorita', che e' altresi' pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino di cui all' articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 .
2. Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene l'indicazione del termine e del soggetto presso cui e' possibile ricorrere.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell' art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», e' il seguente:
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'art. 12, comma 2.».
Entrata in vigore il 7 novembre 2003
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