L'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui allo art. 17, primo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 , e relative addizionali saranno applicate per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1972 sul 75 per cento del valore degli acquisti e delle importazioni di materie prime, di semilavorati e di componenti relativi alle attivita' indicate dall' art. 2195, n. 1), del codice civile , e sul 90 per cento e sul 95 per cento, a seconda che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso, del valore degli acquisti e delle importazioni di merci ((formanti oggetto delle attivita' di cui all'articolo 2195, n. 2), del codice civile)) ((Per le merci ed i prodotti soggetti alla imposta generale sull'entrata una volta tanto, sia per disposizione legislativa sia in virtu' di facolta' accordata per legge al Ministro per le finanze, l'imposta fissata in base ad aliquota condensata e le relative addizionali saranno applicate, nel momento in cui sorge la obbligazione tributaria, sul 75 per cento del prezzo o valore soggetto alla imposta ovvero del peso o della quantita' delle merci e prodotti stessi.
La norma di cui al precedente comma ha effetto dal 26 maggio 1972))