Articolo 24 del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
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Art. 24. Contributi dello Stato 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese. (( Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entita' della attivita' consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonche' nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione )) .
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
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