Articolo 10 del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
Articolo 9Articolo 11
Versione
26 luglio 1996
>
Versione
23 maggio 1998
>
Versione
23 maggio 2004
>
Versione
2 aprile 2005
Art. 10. S t a t u t o 1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono.
2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilita' patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attivita' similari e a fini di pubblica utilita', in sede di liquidazione.
3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non puo' superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti (( statali )) erogati per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati e' subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.
4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede cosi' stabilita non e' modificabile.
5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformita' delle previsioni statutarie sono approvate dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.
Entrata in vigore il 2 aprile 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente