Articolo 13 del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
Articolo 12Articolo 14
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14 maggio 2025
Art. 13. Sovrintendente 1. Il sovrintendente:
a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;
b) predispone il bilancio d'esercizio, nonche', di concerto con il direttore artistico, i programmi di attivita' artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attivita' di produzione artistica della fondazione e le attivita' connesse e strumentali;
d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto;
e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7.
2. Il sovrintendente e' scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; puo' nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico,della cui attivita' risponde direttamente. ((L'incarico di sovrintendente puo' essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di eta')) .
3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e puo' essere riconfermato. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69)) . Il consiglio di amministrazione puo' revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.
4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e puo' essere riconfermato.
Entrata in vigore il 14 maggio 2025
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