Articolo 14 del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
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26 luglio 1996
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2 aprile 2005
Art. 14. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro (( , un membro effettivo designato dall'autorita' di governo competente in materia di spettacolo e l'altro scelto )) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
2. Il collegio e' presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle societa' per azioni di cui agli articoli 2399 , 2403 , 2403-bis , 2404 , 2405 , 2406 e 2407 del codice civile .
4. Il compenso dei revisori e' determinato, all'atto della nomina, dal Ministro del tesoro ed e' a carico della fondazione.
5. I revisori restano in carica per quattro anni. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto con l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo.
6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalita' di cui al comma 1; nelle more il revisore e' sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.
7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21.
Entrata in vigore il 2 aprile 2005
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