Articolo 16 del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
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26 luglio 1996
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Versione
23 maggio 1998
Art. 16. Scritture contabili e bilancio 1. La fondazione, anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall' art. 2214 del codice civile .
2. Il bilancio di esercizio della fondazione e' redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile , in quanto compatibili.
3. Il Ministero del tesoro puo' stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conto della particolare attivita' delle fondazioni. Puo' disporre, altresi', in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , secondo le modalita' previste dal medesimo decreto.
4. Il bilancio e' approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le societa' per azioni.
5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro ((e all'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo,)) e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. ((1)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che le disposizioni di cui al presente articolo 16 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999
Entrata in vigore il 23 maggio 1998
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