Art. 15. Norme in tema di patrimonio e di gestione 1. La fondazione puo' accettare donazioni o eredita' e conseguire legati, senza l'autorizzazione prevista dall' art. 17 del codice civile . ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100)) .
2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalita' della fondazione stessa.
3. Quando le e' attribuito il diritto di utilizzare locali, la fondazione concorda con il concedente le modalita' di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto non si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni.
5. La gestione finanziaria delle fondazioni e' soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259 .
2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalita' della fondazione stessa.
3. Quando le e' attribuito il diritto di utilizzare locali, la fondazione concorda con il concedente le modalita' di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto non si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni.
5. La gestione finanziaria delle fondazioni e' soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259 .