Articolo 4 del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 luglio 1996
Art. 4. Personalita' giuridica
delle fondazioni e norme applicabili 1. Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
Entrata in vigore il 26 luglio 1996
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