Art. 19. V i g i l a n z a 1. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo verifica il rispetto degli impegni cui e' subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
2. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro del tesoro e all'esito di queste puo':
a) adottare i provvedimenti previsti all'art. 18;
b) pronunciare, fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, la decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
3. Le fondazioni trasmettono al Ministero del tesoro e all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
2. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro del tesoro e all'esito di queste puo':
a) adottare i provvedimenti previsti all'art. 18;
b) pronunciare, fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, la decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
3. Le fondazioni trasmettono al Ministero del tesoro e all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.