Articolo 19 del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
Articolo 18Articolo 20
Versione
26 luglio 1996
Art. 19. V i g i l a n z a 1. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo verifica il rispetto degli impegni cui e' subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
2. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro del tesoro e all'esito di queste puo':
a) adottare i provvedimenti previsti all'art. 18;
b) pronunciare, fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, la decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
3. Le fondazioni trasmettono al Ministero del tesoro e all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
Entrata in vigore il 26 luglio 1996
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