Articolo 72 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
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27 dicembre 1933
Art. 72.

Nei casi previsti dall' art. 78 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , la riapertura del procedimento e' disposta dal Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato. Il nuovo procedimento si svolge secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
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