Art. 61.
Le competenze di avvocato e di procuratore devolute all'Avvocatura dello Stato, ai termini dell'art. 21 del testo unico, vengono iscritte in cifra approssimativa negli stati di previsione del Ministero delle finanze e la loro ripartizione e' fatta alla fine di ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario.
Le competenze di avvocato e di procuratore devolute all'Avvocatura dello Stato, ai termini dell'art. 21 del testo unico, vengono iscritte in cifra approssimativa negli stati di previsione del Ministero delle finanze e la loro ripartizione e' fatta alla fine di ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario.