Articolo 61 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Articolo 60Articolo 62
Versione
27 dicembre 1933
Art. 61.

Le competenze di avvocato e di procuratore devolute all'Avvocatura dello Stato, ai termini dell'art. 21 del testo unico, vengono iscritte in cifra approssimativa negli stati di previsione del Ministero delle finanze e la loro ripartizione e' fatta alla fine di ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
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