Articolo 7 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 dicembre 1933
Art. 7.

L'avvocato generale dello Stato designa tra gli impiegati d'ordine l'economo dell'Avvocatura generale dello Stato, che esercita le funzioni di vice consegnatario ai sensi dell'ordinamento dei servizi del Provveditorato generale dello Stato e provvede alle spese d'ufficio dell'Avvocatura generale.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
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