Articolo 3 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 dicembre 1933
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Versione
13 novembre 1936
Art. 3.

L'Avvocatura generale dello Stato puo' avocare a se' la trattazione di qualunque causa in qualsiasi stadio, sede o giurisdizione si svolga.

A tale scopo gli avvocati distrettuali dello Stato, all'inizio di ogni causa che abbia speciale importanza per valore o per le questioni giuridiche delle quali si disputa, ne daranno sommaria informazione all'Avvocatura generale.

Gli avvocati dello Stato e gli ((procuratori dell'Avvocatura dello Stato)) addetti alle Avvocature distrettuali possono, in via eccezionale, essere incaricati della rappresentanza e difesa delle Amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, quando l'avvocato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunita'.
Entrata in vigore il 13 novembre 1936
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