Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138
Articolo 1Articolo 3
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18 maggio 1986
Art. 2. Controllo di legittimita' della Corte dei conti e riscontro dei pagamenti 1. I titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato, per la corresponsione al personale da esse amministrato dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonche' delle pensioni provvisorie, sono trasmessi, a cura delle rispettive ragionerie centrali, direttamente alle competenti tesorerie dello Stato o ad altro ufficio designato dal Ministro del tesoro. Copia dell'elenco di trasmissione e' inviato alla Direzione generale del tesoro.
2. I dati relativi ai medesimi titoli di spesa sono, dalle ragionerie centrali, resi disponibili per la Corte dei conti, attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.
3. Il controllo di legittimita' della Corte dei conti sui titoli di spesa di cui al comma 1, e' esercitato in via successiva. Nel caso in cui, a seguito di un rilievo della stessa Corte dei conti, i pagamenti disposti in base a tali titoli risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
4. I dati occorrenti per il riscontro della Corte dei conti sui pagamenti eseguiti in base a disposizioni delle direzioni provinciali del tesoro sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.
Entrata in vigore il 18 maggio 1986
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