Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138
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Versione
18 maggio 1986
Art. 7. Liquidazione della pensione provvisoria 1. L'art. 162 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 162. (Liquidazione provvisoria). - Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purche' sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.
Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche dal coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.
La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma e' disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita.
Lo stesso numero sara' attribuito alla pensione definitiva che verra' successivamente liquidata.
Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, e' trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite di eta' o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante.
La comunicazione di cui al terzo comma e' estesa alla Corte dei conti per il riscontro successivo sui pagamenti.
A tal fine gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della
Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.
In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico.
Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilita' risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito.
I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo nonche' quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione".
2. Il Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce l'attuazione, anche graduale, di quanto disposto dal primo e terzo comma dell'art. 162 del sopracitato testo unico nei confronti del personale non amministrato dalle direzioni provinciali del tesoro.
Nota all'art. 7:
Si riporta qui di seguito il contenuto dell'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (richiamato nella nuova formulazione dell'art. 162 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 ):
"Art. 78 (Sanzioni). - L'impiegato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123".
Entrata in vigore il 18 maggio 1986
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