Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 maggio 1986
Art. 6. Liquidazione della pensione di reversibilita' a favore del coniuge e degli orfani minorenni del pensionato statale 1. Il secondo comma dell'art. 160 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' sostituito dal seguente:
"Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilita', nonche' in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di eta', ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette".
Nota all'art. 6:
Si riporta qui di seguito l'intero art. 160 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 (per l'argomento del testo unico v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto:
"Art. 160 (Liquidazione in caso di morte del pensionato).
- In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento fortunale, liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.
Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilita', nonche' in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il 65 anni di eta', ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette.
Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati.
Entrata in vigore il 18 maggio 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente