Articolo 1 del Decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487
Articolo 2
Versione
20 dicembre 1992
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Versione
18 febbraio 1993
Art. 1. 1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, e' soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalita' previste dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile . Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.
3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.
(( 3-bis. Il settore termale ex EAGAT e' sottoposto alle competenze del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino all'entrata in vigore della legge di riordino del settore termale ))
Entrata in vigore il 18 febbraio 1993
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