Articolo 1 del Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456
Articolo 2
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4 novembre 1995
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3 gennaio 1996
Art. 1. DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEI COMMI 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 E 10 DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 15 NOVEMBRE 1996, N. 579
Entrata in vigore il 3 gennaio 1996
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