Articolo 12 del Regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 2290
Articolo 11Articolo 13
Versione
4 marzo 1927
Art. 12.

I Magazzini generali rispondono verso l'Erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge doganale, ai regolamenti gia' emanati dalla Amministrazione finanziaria, nonche' a quegli altri che potessero essere in seguito imposti con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

Per i Magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere da istituirsi in localita' dove non esiste dogana di primo ordine, saranno osservate le norme dell'art. 53 della legge doganale, modificato secondo il Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960 .
Entrata in vigore il 4 marzo 1927
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