Articolo 8 - Convenzione della Legge 19 febbraio 1992, n. 219
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 marzo 1992
ARTICOLO 8
RIFIUTO FACOLTATIVO
L'estradizione puo' essere rifiutata:
a) se la persona richiesta e' sottoposta a procedimento penale dalle autorita' della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali e' stata domandata;
b) se i fatti per i quali e' stata domandata sono stati commessi nel territorio di uno Stato terzo e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilita' del tipo di reato di cui si tratta quando e' commesso all'estero.
Entrata in vigore il 11 marzo 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente