Articolo 25 - Patto internazionale
Articolo 24Articolo 26
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22 dicembre 1977
Articolo 25

Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilita', senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:
a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volonta' degli elettori;
c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1977
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