Articolo 15 del Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
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7 settembre 1996
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Versione
1 ottobre 1996
Art. 15. 1. Sono a carico della provincia gli eventuali maggiori oneri derivanti da provvedimenti adottati dalla stessa in attuazione dei seguenti articoli:
art. 1, comma 3, come introdotto dall'art. 1 del presente decreto;
art. 4, cosi' come sostituito dall'art. 2 del presente decreto;
art. 7, comma 2, cosi' come modificato dall'art. 4 del presente decreto;
art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 5 del presente decreto;
art. 12, cosi' come sostituito dall'art. 7, commi 8, 9 e 10 del presente decreto per la parte relativa alle specifiche disposizioni introdotte ((...)) dai contratti provinciali che prevedono maggiori oneri rispetto al contratto nazionale;
art. 27, cosi' come sostituito dall'art. 11 del presente decreto;
art. 13 del presente decreto.
2. La determinazione dei rimborsi spettanti alla provincia di Bolzano ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 , per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e' effettuata annualmente nell'ambito dell'intesa per la determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
Entrata in vigore il 1 ottobre 1996
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