Articolo 21 del Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322
Articolo 20Articolo 22
Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322
Articolo 21 del Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322
Versione 18 giugno 1996
>
Versione 18 agosto 1996
Art. 21. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
Entrata in vigore il 18 agosto 1996
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 04/03/2025, n. 1453
Provvedimento: Sentenza n. 1453/2025 Depositato il 04/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 04/12/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore GIAMMARIA ANTONIA, Giudice PIERONI MARCO, Giudice in data 04/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1790/2020 depositato il 23/03/2020 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad …
Leggi di più...
art. 55 DPR 633/72·
principio di realizzazione·
principio di prudenza·
spesometro·
onere della prova contribuente·
omessa dichiarazione fiscale·
art. 39 DPR 600/73·
IVA detraibile·
accertamento induttivo·
inattendibilità scritture contabili
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!