Articolo 17 del Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322
Articolo 16Articolo 18
Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322
Articolo 17 del Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322
Versione 18 giugno 1996
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Versione 18 agosto 1996
Art. 17. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
Entrata in vigore il 18 agosto 1996
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Giurisprudenza • 1
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