Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 febbraio 1972
Art. 11.
Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, e' messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.
Ove gli assensi fossero inferiori alle unita' da trasferire, l'amministrazione provvedera', entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizioni delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.
Al personale contemplato nel presente articolo, che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennita' di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.
Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1972
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