Articolo 7 del Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97
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11 agosto 1997
Art. 7. (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell' articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:
a) la disciplina recata dall' articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 , e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, e' consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o piu' letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso; (( La cubatura minima delle stanze d'albergo e' determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali.
L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non puo' essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del ministro della Sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975; )) b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , in materia di classificazione alberghiera;
c) la disciplina recata dall' articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , in materia di vincolo di destinazione.
2. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I gestori delle strutture ricettive di cui all' articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti".
3. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La violazione delle disposizioni del presente articolo e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni".
4. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente.
Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresi' tenuti a comunicare giornalmente all'autorita' di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno".
Entrata in vigore il 11 agosto 1997
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