Articolo 8 del Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 aprile 1995
Art. 8. Disposizioni previdenziali
per l'attivita' di affittacamere 1. Le persone che esplicano l'attivita' di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 .
Entrata in vigore il 2 aprile 1995
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