Articolo 4 - Protocollo della Legge 6 marzo 2006, n. 123
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 marzo 2006
Articolo 4
AGEVOLAZIONI DI TIPO FINANZIARIO CONCESSE ALL'AUTORITA'
Senza essere vincolata da alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, l'Autorita' puo' liberamente:
a) Acquistare qualsiasi moneta per mezzo delle vie autorizzate, detenerle e disporne;
b) Detenere fondi, valori oro, metalli preziosi o valute da un paese all'altro, o all'interno di qualsiasi paese e convertire tutte le valute che detiene in qualsiasi altra moneta.
2. Nell'esercizio dei diritti che le sono concessi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorita' tiene debitamente conto di qualsiasi questione eventualmente fatta valere dal governo di tale o talaltro dei suoi Membri, sempre che ritenga di poter darvi seguito senza nuocere ai propri interessi.
Entrata in vigore il 29 marzo 2006
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