Articolo 14 - Protocollo della Legge 6 marzo 2006, n. 123
Articolo 13Articolo 15
Versione
29 marzo 2006
Articolo 14
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Relativamente all'attuazione pratica dei privilegi e delle immunita' concesse in forza del presente Protocollo, l'Autorita' adotta adeguate disposizioni in vista di una soluzione soddisfacente:
a) delle controversie di diritto privato di cui e' Parte;
b) delle controversie implicanti qualsiasi funzionario dell'Autorita' o esperto in missione per conto dell'Autorita', i quale beneficia dell'immunita' in ragione delle sue funzioni ufficiali, se tale immunita' non e' stata abrogata dal segretario generale.
2. Ogni controversia fra l'Autorita' ed uno dei suoi membri, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non e' stata risolta per via consultiva o negoziale, o con ogni altro mezzo convenuto per la soluzione delle controversie, e' deferita, a domanda di una delle parti, ad un collegio di tre arbitri la cui sentenza dara' definitiva e vincolante:
a) uno degli arbitri dovra' essere designato dal Segretario generale, il secondo dall'altra parte della controversia ed il terzo, il quale presiedera', dai primi due arbitri;
b) se una delle Parti non ha nominato un arbitro entro due mesi a decorrere dalla nomina di un arbitro ad opera dell'altra parte, il Presidente del Tribunale internazionale del diritto del mare procede alla designazione: Se i primi due arbitri non riescono ad intendersi sulla scelta del terzo arbitro nei tre mesi successivi alla loro designazione, il Presidente del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare sceglie il terzo arbitro a richiesta del Segretario generale o dell'altra parte alla controversia.
Entrata in vigore il 29 marzo 2006
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